In estrema sintesi, l’aggiornamento della Procedura ha riguardato i seguenti aspetti, fatti salvi ulteriori interventi di wording o di precisazione su specifici elementi:
(i) riformulazione della definizione di “Parti Correlate” (art. 3.1 della Procedura) – ai sensi dello IAS 24 (rubricato “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”), richiamato dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e s.m.i. – in modo da rendere più agevole, rispetto alla lettera del principio contabile, l’individuazione, appunto, delle parti correlate di IREN;
(ii) esplicazione delle definizioni di operazioni con parti correlate concluse a “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” o “Ordinarie” (rispettivamente artt. 3.3.5 e 3.3.7 della Procedura). Nella specie, si è intervenuti mediante l’inserimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di alcune ipotesi atte a integrare le fattispecie in discorso, al ricorre delle quali, si ricorda, operano due cause di esclusione dall’applicazione della Procedura;
(iii) revisione delle soglie previste per l’individuazione delle operazioni con parti correlate di “Importo Esiguo” (art. 6.1. della Procedura), al di sotto delle quali, si rammenta, trova campo un’ulteriore causa di esclusione dall’applicazione della Procedura OPC.
Nel dettaglio, a quest’ultimo riguardo si è provveduto:
- mantenendo inalterata la soglia (di euro 100.000) prevista per le operazioni compiute con parti correlate “persone fisiche”, precisando, tuttavia, che tale importo è da considerarsi su base annua allorché si riferisca a incrementi di remunerazioni dei “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”;
- inserendo una specifica soglia (di euro 400.000) qualora l’operazione abbia ad oggetto attività di sponsorizzazione, di qualunque natura, o si tratti di erogazioni liberali e la parte correlata risulti essere una persona giuridica. Ove, invece, si tratti di una “persona fisica” troverà applicazione la soglia di cui al punto che precede;
- mantenendo inalterata la soglia (di euro 1.000.000) prevista per le operazioni relative alla compravendita di partecipazioni (sempre per i casi in cui la parte correlata risulti essere una persona giuridica);
- incrementando (da euro 500.000 ad euro 750.000 euro) la soglia prevista per le restanti tipologie di operazioni (anche in questo caso, sempre che la parte correlate sia una persona giuridica);
(iv) partecipazione alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di IREN S.p.A. del Presidente del Collegio Sindacale della stessa o di altro Sindaco effettivo da questi delegato, fatta salva la possibilità di partecipazione di tutti i Sindaci effettivi (art. 7.1. della Procedura), in linea con l’impostazione seguita, da tempo, da parte della Società;
(v) esplicazione del concetto di “avvio delle trattative” (art. 8.1 della Procedura – si veda la nota a piè di pagine n. 19), al fine di meglio individuare le tempistiche di avvio dell’attività istruttoria rimessa alla competenza del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di IREN S.p.A. e del coinvolgimento dello stesso;
(vi) possibilità di apportare modifiche non sostanziali alla Procedura direttamente da parte dei competenti Organi delegati della Società, fatto salvo un successivo flusso informativo a favore del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio Sindacale di IREN S.p.A. (art. 16.2 della Procedura)”.